{"id":2139,"date":"2018-05-23T21:39:07","date_gmt":"2018-05-23T19:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/vrastudio.it\/?p=2139"},"modified":"2023-03-15T12:16:51","modified_gmt":"2023-03-15T11:16:51","slug":"il-trust-non-versa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/il-trust-non-versa\/","title":{"rendered":"Il trust non versa"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"a-text-highlight alignleft\">Testata: Italia Oggi<\/div>\n<div id=\"hcontent\" class=\"mega_main_content_fl_fr\">\n<div class=\"mega_main_content_i\">\n<div class=\"mega-wrap-page\">\n<div class=\"item-page\">\n<p>Il TRUST non \u00e8 un soggetto fiscale e, quindi, non pu\u00f2 essere considerato quale generico soggetto passivo d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Queste sono le conclusioni a cui \u00e8 giunta la CTP di Milano, sezione 1\u00b0, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018 con la quale ha annullato una cartella di pagamento di oltre Euro 1.000.000 notificata direttamente al TRUST anzich\u00e9 al TRUSTEE.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, l\u2019Agente della Riscossione notificava direttamente ad un TRUST una cartella di pagamento di oltre Euro 1.000.000 a titolo di imposte ipotecarie e catastali, aumentate di sanzioni ed interessi, a seguito della mancata impugnazione di un avviso di liquidazione e rettifica di cui lo stesso Agente della Riscossione sosteneva la precedente notifica (contestata da parte ricorrente).<\/p>\n<p>La cartella di pagamento veniva impugnata dal TRUSTEE che tra le varie contestazioni sollevate sosteneva l\u2019inesistenza giuridica e\/o la radicale nullit\u00e0 della notifica dell\u2019atto per carenza di legittimazione passiva del TRUST (destinatario ed intestatario dell\u2019atto di riscossione) per inesistenza del soggetto passivo intimato, nonch\u00e9 la mancanza di motivazione della cartella stessa e la decadenza dell\u2019Agente della Riscossione del potere di notifica dell\u2019atto.<\/p>\n<p>Il Collegio di primo grado accoglieva le ragioni del ricorrente su pi\u00f9 punti statuendo nello specifico che il TRUST non pu\u00f2 essere considerato come un soggetto fiscale e ben che meno pu\u00f2 essere considerato quale generico soggetto passivo d\u2019imposta. Il TRUST non \u00e8 un soggetto giuridico dotato di propria personalit\u00e0, essendo invece il TRUSTEE la persona di riferimento nei rapporti con i terzi \u2013 legale rappresentante \u2013 di un interesse soggettivo distinto. Anche quando si discute di pretese erariali il principio \u00e8 il medesimo essendo coerente con la caratteristica specifica dell\u2019atto istitutivo del TRUST affermare che quell\u2019atto non d\u00e0 vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all\u2019effetto di segregazione patrimoniale. Per tale motivo, i Giudici della sezione 1\u00b0 della CTP di Milano, hanno ritenuta la notificazione dell\u2019atto, nonch\u00e9 la cartella stessa, inesistente e\/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del TRUST.<\/p>\n<p>Il Collegio aggiungeva anche che la cartella di pagamento impugnata risultava carente di motivazione in violazione dell\u2019art. 3 della Legge 241\/1990, applicabile anche agli atti della riscossione, in quanto la stessa non ha permesso al contribuente di verificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell\u2019amministrazione e la conseguente iscrizione a ruolo.<\/p>\n<p>La CTP di Milano concludeva con l\u2019accogliere l\u2019eccezione del ricorrente relativamente alla decadenza statuendo l\u2019applicabilit\u00e0 nel caso di specie dell\u2019art. 76 del D.P.R. 131\/86 considerando le imposte richieste come suppletive a tutti gli effetti e quindi da richiedersi entro i tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell\u2019atto.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/vrastudio.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/VILLA_ItaliaOggi_20180523.pdf\">Scarica articolo (PDF)<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] Testata: Italia Oggi Il TRUST non \u00e8 un soggetto fiscale e, quindi, non pu\u00f2 essere considerato quale generico soggetto passivo d\u2019imposta. 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