{"id":5248,"date":"2018-02-19T10:47:21","date_gmt":"2018-02-19T09:47:21","guid":{"rendered":"https:\/\/vrastudio.it\/?p=1"},"modified":"2023-03-15T12:16:51","modified_gmt":"2023-03-15T11:16:51","slug":"le-aziende-devono-rivedere-i-modelli-organizzativi-231","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/le-aziende-devono-rivedere-i-modelli-organizzativi-231\/","title":{"rendered":"Le aziende devono rivedere i modelli organizzativi 231"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"a-text-highlight alignleft\">Testata: Italia Oggi<\/div>\n<p class=\"a-text-announce\">In che rapporto si pone la recente normativa con il modello 231? \u00abAlla luce della nuova disciplina, il modello 231 assurge a \u00absoluzione\u00bb circa le modalit\u00e0 attraverso cui introdurre, nel settore privato, l\u2019istituto del whistleblower, nonch\u00e9 a \u00abrisposta\u00bb all\u2019ambizioso progetto di diffondere, nelle aziende, una cultura anticorruzione che, mediante un sistema efficace di garanzie in favore del segnalante, pu\u00f2 concretizzarsi in iniziative reali e divenire, perci\u00f2, tangibile\u00bb, evidenzia Tiziana Manenti, partner di Watson Farley &amp; Williams. \u00ab\u00c8 pur vero che la preesistente lacuna normativa ha, di fatto, accentuato quelle affinit\u00e0 tra il modello 231 e l\u2019istituto del whistleblowing (il riferimento \u00e8, in particolare, alla regolamentazione, nell\u2019ambito del modello 231, degli obblighi informativi in favore dell\u2019organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l\u2019osservanza del modello), che hanno finito per rendere il primo veicolo naturale di attuazione della riforma de qua\u00bb.<\/p>\n<p>E Roberta Battistin, tax counsel di Delfino e Associati Willkie Farr &amp; Gallagher LLP aggiunge che \u00abl\u2019inserimento del whistleblowing nei modelli organizzativi 231 fa s\u00ec che sembrano poter formare oggetto di segnalazione solo le condotte illecite commesse nell\u2019interesse o a vantaggio della societ\u00e0. Laddove poi un reato venisse commesso in una societ\u00e0 che non si \u00e8 dotata di un modello organizzativo 231, il whistleblower che decidesse di effettuare la segnalazione secondo altro canale &#8211; ad esempio all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria &#8211; non potrebbe contare sulla tutela prevista dalle disposizioni in commento. Queste limitazioni mal si conciliano con l\u2019obiettivo ispiratore dell\u2019istituto, ovvero il contrasto alla commissione di illeciti e la tutela dell\u2019integrit\u00e0 aziendale\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abL\u2019efficacia della normativa molto dipender\u00e0, in concreto, dall\u2019entit\u00e0 e dalla tipologia delle sanzioni che gli enti prevedranno nel proprio sistema disciplinare\u00bb, secondo Andrea Scarpellini di Villa &amp; Villa e Associati. \u00abSecondo il nuovo art. 2-bis del decreto 231, queste sanzioni sono limitate ai casi di violazione delle misure poste a tutela del segnalante e a quelli di segnalazioni infondate per dolo o colpa grave, mentre mancano previsioni sanzionatone per l\u2019inerzia del responsabile della gestione della segnalazione (nelle corrispondenti previsioni per il settore pubblico, invece, per il mancato svolgimento di attivit\u00e0 di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute \u00e8 prevista a carico del responsabile la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro)\u00bb.<\/p>\n<p>Per Alessandro De Nicola, senior partner di Orrick, \u00absenza dubbio l\u2019attribuzione di forza legislativa a un obbligo di tutela del soggetto segnalante l\u2019illecito \u00e8 un dato che aumenta la protezione del dipendente ma, non essendo l\u2019adozione del modello 231 obbligatoria, l\u2019obiettivo originario di stimolare i \u00abcittadini onesti\u00bb &#8211; in questi termini si erano espressi i relatori della proposta di legge nell\u2019ottobre 2015 &#8211; attraverso la diffusione di una cultura dell\u2019etica e della trasparenza anche nel settore dell\u2019imprenditoria privata non pu\u00f2 considerarsi pienamente raggiunto, anzi, per assurdo, non si pu\u00f2 escludere l\u2019esistenza di un problema di disparit\u00e0 di trattamento tra i dipendenti di enti privati che hanno adottato un modello 231 e, quindi, tutelati dalle misure di anti-retaliation del ddl e quelli i cui enti non hanno un modello 231 e, pertanto, apparentemente non protetti dal divieto di atti di ritorsione o discriminatori\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abCertamente il provvedimento richieder\u00e0 uno sforzo applicativo da parte delle imprese private nella modifica del proprio modello organizzativo 231 e del codice etico nonch\u00e9 nell\u2019approvazione di forme di normazione interna relative alla gestione delle risorse umane e dei flussi attinenti ai canali di segnalazione\u00bb, dice Raffaele Caldarone, socio di Nctm. \u00abOccorrer\u00e0 assicurare, mediante l\u2019adozione di misure di carattere informatico &#8211; continua l\u2019avvocato &#8211; la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante e si dovr\u00e0 prevedere la protezione dello stesso da ritorsioni, fermo restando che il whistleblower dovr\u00e0 essere in buona fede e perseguire la finalit\u00e0 della tutela dell\u2019integrit\u00e0 dell\u2019ente\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abAd una prima sommaria riflessione, il fatto che il dato normativo richiami i soli modelli volti a prevenire reati compiuti dai c.d. apicali e non, invece, anche i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all\u2019articolo 7 del D. Lgs. 231\/2001 volti a prevenire il compimento di reati da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale\u00bb, aggiunge Maurizio Ragno, counsel di Bird &amp; Bird, \u00abnon pare debba essere troppo enfatizzato, anche in considerazione della consolidata prassi di adottare un solo modello organizzativo, va osservato che il dato normativo non precisa, tra l\u2019altro, quali siano all\u2019interno della societ\u00e0 o dell\u2019ente i destinatari delle segnalazioni di irregolarit\u00e0. Al riguardo sembrerebbe tuttavia possibile concludere che tali segnalazioni debbano essere trasmesse all\u2019organismo dell\u2019ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo incaricato di vigilare sul funzionamento e l\u2019osservanza dei modelli e, quindi, ai c.d. organismi di vigilanza 231\u00bb.<\/p>\n<p>Guido Callegri, partner di De Berti Jacchia Franchini Forlani apprezza il fatto che il legislatore \u00absi sia sforzato di richiedere e definire la buona fede del segnalante: il whistleblowing, infatti, pu\u00f2 costituire un\u2019arma micidiale per segnare le sorti professionali (e non solo) di un dipendente pubblico o privato. Ho anche notato le modificazioni alla legge 231 che impongono alle societ\u00e0 di adeguare il modello organizzativo ai dettami della nuova legge. Con un meccanismo tecnico-giuridico non nuovo &#8211; ha continuato l\u2019avvocato &#8211; il legislatore ha presunto la natura ritorsiva di misure e provvedimenti in genere adottati nei confronti del segnalante successivamente alla segnalazione. La norma sembrerebbe basarsi sull\u2019ovvio. Mi preoccuperebbe, tuttavia, una totale deresponsabilizzazione, sul piano dei fatti, del segnalante\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/vrastudio.it\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/VILLA_ItaliaOggi_20180219.pdf\">Scarica PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] &nbsp; Testata: Italia Oggi In che rapporto si pone la recente normativa con il modello 231? \u00abAlla luce della nuova disciplina, il modello 231 assurge a \u00absoluzione\u00bb circa le modalit\u00e0 attraverso cui introdurre, nel settore privato, l\u2019istituto del whistleblower, nonch\u00e9 a \u00abrisposta\u00bb all\u2019ambizioso progetto di diffondere, nelle aziende, una cultura anticorruzione che, mediante un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8196,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-5248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-rassegna-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5248"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5248\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8200,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5248\/revisions\/8200"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}