{"id":6066,"date":"2020-06-16T09:12:03","date_gmt":"2020-06-16T07:12:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vrastudio.it\/?p=6066"},"modified":"2023-03-15T12:16:48","modified_gmt":"2023-03-15T11:16:48","slug":"la-rilevanza-della-condotta-distrattiva-in-ambito-fallimentare-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/la-rilevanza-della-condotta-distrattiva-in-ambito-fallimentare-penale\/","title":{"rendered":"La rilevanza della condotta distrattiva in ambito fallimentare penale"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito l&#8217;articolo pubblicato da <a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/2020\/06\/15\/la-rilevanza-della-condotta-distrattiva-in-ambito-fallimentare-penale\/\"><strong>Giurisprudenza Penale<\/strong><\/a> a firma di Mattia Miglio e dei nostri <strong>Stefano Beccardi<\/strong> e <strong>Marco Gentile<\/strong>, a commento della recente sentenza della Cassazione penale n. 10971\/2020 sulla bancarotta fraudolenta.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">***<\/p>\n<p><strong>1.<\/strong> Come noto, il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) pu\u00f2 manifestarsi in tre diverse tipologie: quella c.d. \u201cpatrimoniale\u201d (di cui la distrazione \u00e8 la condotta pi\u00f9 ricorrente, seppure non l\u2019unica), quella c.d. \u201cdocumentale\u201d (che si realizza mediante sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, o la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) e quella \u201cpreferenziale\u201d (che si integra mediante pagamenti o simulazione di titoli di prelazione a favore di taluni creditori in danno di altri).<\/p>\n<p>Se per le ultime due fattispecie non risulta particolarmente problematica, per la Pubblica Accusa, la prova della sussistenza in concreto della relativa condotta rilevante, diversamente in quella \u201cpatrimoniale\u201d si riscontra ancora una certa tendenza a ritenerla integrata semplicemente desumendola dall\u2019accertamento di un <em>deficit<\/em> patrimoniale alla data di fallimento.<\/p>\n<p>Proprio nel solco da ultimo indicato si inserisce la recente pronuncia della V Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 10971 del 1\u00b0 aprile 2020 (ud. 5 dicembre 2019), la quale fornisce importanti chiarimenti in merito alla necessit\u00e0 di procedere ad un puntuale accertamento giudiziale delle condotte distrattive.<\/p>\n<p>2. Nel merito della vicenda sottoposta all\u2019esame della Suprema Corte, all\u2019odierno imputato \u2013 quale Legale Rappresentante di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata dichiarata fallita \u2013 veniva contestata \u2013 tra le varie imputazioni \u2013 la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni della fallita per un importo di circa 140.000 Euro, pari al valore dell\u2019ingiustificato disavanzo rinvenuto in sede di fallimento.<\/p>\n<p>Nello specifico, secondo l\u2019impostazione della Pubblica Accusa (accolta dalla Corte d\u2019Appello), ai fini della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sarebbe stato necessario procedere al puntuale accertamento del venir meno di singoli beni oggetto di distrazione (dei quali era nota l\u2019esistenza prima della formazione del deficit), essendo tutt\u2019al pi\u00f9 sufficiente per l\u2019organo giudicante trarre il proprio convincimento sull\u2019esistenza della distrazione dal mero accertamento del passivo.<\/p>\n<p>Nell\u2019accogliere il ricorso proposto dai difensori dell\u2019imputato, la Suprema Corte respinge la soluzione adottata dalla Corte d\u2019Appello di Torino, sull\u2019assunto per cui, ove la responsabilit\u00e0 \u201c<em>fosse desunta dall\u2019accertamento del passivo, il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe ravvisabile in ogni ipotesi di fallimento<\/em>\u201d (p. 3).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, gli Ermellini \u2013 richiamando un proprio orientamento giurisprudenziale \u2013 puntualizzano che \u201c<em>in tema di reati fallimentari, non \u00e8 consentito al giudice trarre il proprio convincimento dalla sola presenza di un disavanzo in un dato momento dell\u2019esistenza dell\u2019azienda successivamente fallita\u201d, <\/em>in quanto occorre invece<em> \u201caccertare che l\u2019eccedenza passiva costituisca la conseguenza del venir meno di beni determinati, dei quali sia nota l\u2019esistenza in un momento anteriore alla formazione del deficit<\/em>\u201d (p. 3).<\/p>\n<p>Il principio espresso dalla Suprema Corte non \u00e8 di poco conto, in quanto ribadisce che <strong>la semplice presenza di un disavanzo ingiustificato in sede di passivo non pu\u00f2 mai costituire un elemento cardine da cui dedurre automaticamente<\/strong> <strong>la colpevolezza del <em>reo<\/em> con riguardo ai beni aziendali<\/strong><\/p>\n<p>La soluzione qui censurata, infatti, altro non \u00e8 che una <strong>\u201cscorciatoia\u201d probatoria che ha lo scopo di \u201calleggerire\u201d l\u2019onere della prova a carico della Pubblica Accusa<\/strong> e che, oltre a porsi in <strong>antitesi con il principio di presunzione di innocenza<\/strong>, nei fatti <strong>si pone in contrasto con la stessa norma incriminatrice<\/strong>, che espressamente presuppone \u2013 sotto il profilo oggettivo \u2013 la prova di una delle condotte (alternative) di <em>distrazione<\/em>, <em>occultamento<\/em>, <em>dissimulazione<\/em>, <em>distruzione<\/em> o <em>dissipazione<\/em> dei beni dell\u2019impresa, ovvero l\u2019<em>esposizione<\/em> o il <em>riconoscimento di passivit\u00e0 inesistenti<\/em>.<\/p>\n<p><strong>3.<\/strong> Del resto, in relazione agli illeciti che si perfezionano attraverso la dichiarazione di fallimento, \u00e8 ormai chiaro che il <strong><em>deficit<\/em> patrimoniale<\/strong>, inteso come la <strong>differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare<\/strong>, \u00e8 un <strong>elemento necessario ma<\/strong>, allo stesso tempo, <strong>insufficiente per fondare una responsabilit\u00e0<\/strong> degli amministratori dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>In ambito civilistico, nell\u2019ambito dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 esercitata dal curatore <em>ex<\/em> art. 146, comma 2, L.F., la Suprema Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite (cfr. Cass. 9100\/2015) ha specificato che ai fini della liquidazione del danno risarcibile non si pu\u00f2 fare riferimento, <em>sic et simpliciter<\/em>, al <em>deficit<\/em> patrimoniale accertato.<\/p>\n<p>La questione diviene ancor pi\u00f9 sensibile in sede penale, quando \u2013 come si \u00e8 detto \u2013 si rischia di sovvertire un principio cardine del nostro ordinamento dato dalla presunzione di innocenza o, se si preferisce, da un divieto di presunzione di colpevolezza. Infatti, poich\u00e9 ogni dichiarazione di fallimento presuppone uno stato di insolvenza e, quindi, l\u2019accertamento di un passivo finanziario-patrimoniale, ne deriverebbe che ogni fallimento fonderebbe una responsabilit\u00e0 penale, bench\u00e9 la crisi d\u2019impresa possa essere stata cagionata, semplicemente, da errate \u2013 ma non insidiose \u2013 scelte imprenditoriali, assunte entro canoni di ragionevolezza nel perseguimento degli interessi dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Dunque, come sancito dalla sentenza in commento, la prova dei fatti integranti il reato di bancarotta fraudolenta non potr\u00e0 che essere fornita da altri e ben identificati elementi, atti a individuare puntualmente \u2013 tra le altre \u2013 le condotte distrattive.<\/p>\n<p><strong>4.<\/strong> Per <em>distrazione<\/em> si intende ogni <strong>atto di disposizione patrimoniale preordinato a finalit\u00e0 diverse dall\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, allo scopo di assicurare l\u2019utilit\u00e0 del bene a s\u00e9 o a terzi evitandone l\u2019apprensione agli organi del fallimento, con conseguente depauperamento in danno dei creditori<\/strong> (Cass. Pen., n. 8431\/2019).<\/p>\n<p>Il distacco illecito pu\u00f2 riguardare beni materiali, immateriali, crediti, diritti reali e personali di godimento, anche di provenienza illecita, e, in generale, qualsiasi diritto capace di produrre utilit\u00e0 e suscettibile di valutazione economica, ad esclusione dei beni ricevuti dall\u2019imprenditore a titolo di <em>traslatio dominii<\/em> (locazione, comodato, deposito) e delle mere aspettative di fatto (Cass. Pen., nn. 38434\/2019, 53399\/2018, 21933\/2018).<\/p>\n<p>L\u2019accertamento della condotta distrattiva presuppone che sia <strong>nota l\u2019esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale in un momento anteriore alla formazione del passivo<\/strong>, non rinvenuti all\u2019atto della dichiarazione di fallimento (Cass. Pen., nn. 10971\/2019, 2708\/2019). Inoltre, la prova non pu\u00f2 essere data dal mero confronto con le risultanze delle scritture contabili, ma richiede di investigare sulla destinazione dei beni e dei valori impressa dagli amministratori, anche in via presuntiva sulla scorta del contegno di questi ultimi (Cass. Pen., nn. 15060\/2019, 53405\/2018, 49507\/2017).<\/p>\n<p>Un esempio pu\u00f2 aiutarci a comprendere meglio il concreto atteggiarsi della condotta. In una causa decisa dal Tribunale di Milano in data 12.01.2018, davanti al GUP si discuteva di un\u2019accusa di distrazione di parte del patrimonio sociale mediante azzeramento di un credito vantato dalla societ\u00e0 fallita nei confronti di una societ\u00e0 terza, credito maturato per pagamenti senza titolo per conto della stessa e relativi importi corrisposti allo stesso amministratore unico per svariate centinaia di migliaia di euro oltre a vari prelievi effettuati dallo stesso senza una valida ragione economico e giuridica sottostante, come era stato rilevato dal curatore nella sua relazione <em>ex<\/em> art. 33 L.F.<\/p>\n<p>La condotta era stata perpetrata anche attraverso la redazione dei bilanci in assoluto disprezzo del principio di rappresentazione veritiera e corretta <em>ex<\/em> artt. 2423 e ss cod. civ.. Proprio dalla riclassificazione dei bilanci e dalle rettifiche operate in relazione a ratei e risconti non giustificati, il curatore aveva evidenziato una perdita del capitale sociale, occultata da parte dell\u2019amministratore e retrodatata di almeno cinque anni rispetto alla dichiarazione di fallimento.<\/p>\n<p><strong>L\u2019amministratore<\/strong> era infine riconosciuto responsabile in quanto, <strong>attraverso i suoi atti, aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societ\u00e0 poi fallita<\/strong>.<\/p>\n<p>Infine, occorre evidenziare che, sovente, gli atti attraverso cui si realizza la distrazione costituiscono, a loro volta, autonome fattispecie illecite, con conseguente <strong>concorso di reati<\/strong>. Ci\u00f2 avviene, per esempio, in relazione alla <strong>truffa<\/strong> (Cass. Pen., nn. 13399\/2019, 14783\/2018), all\u2019<strong>appropriazione indebita<\/strong> (Cass. Pen., n. 14783\/2018, 47561\/2018), alla <strong>sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte<\/strong> (Cass. Pen., n. 35591\/2017), all\u2019<strong>auto-riciclaggio<\/strong> (Cass. Pen., n. 1203\/2019).<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong> In ogni caso, tutto quanto premesso non significa che il <em>deficit<\/em> patrimoniale non assuma alcuna rilevanza. Infatti, <strong>la presenza di un disavanzo ingiustificato pu\u00f2 \u2013 almeno in astratto \u2013 costituire un primo indice probatorio (un punto di partenza) da cui dedurre \u2013 sempre in linea teorica \u2013 la sussistenza di altre ipotesi delittuose<\/strong>, distinte dalle condotte distrattive sempre nell\u2019ambito del diritto penal-fallimentare.<\/p>\n<p>Senza pretese di esaustivit\u00e0, si pensi, a titolo di esempio, all\u2019ipotesi in cui l\u2019imprenditore \u2013 pur senza tenere condotte aventi carattere fraudolento \u2013 rimanga inerte e si astenga dal richiedere il fallimento aggravando il proprio dissesto; in questo caso, ove vengano accertati i presupposti in sede giudiziale, la presenza del deficit potrebbe \u2013 almeno in astratto \u2013 aprire lo spazio a una contestazione <em>ex<\/em> art. 217, comma 4 l.f. o, se commesso da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di una Societ\u00e0 dichiarata fallita, ai sensi dell\u2019art. 224 l.f.<\/p>\n<p>Oppure, sempre ragionando in linea astratta, la presenza di un disavanzo ingiustificato\u00a0 potrebbe essere anche indice di valutazioni erronee o fallaci riportate in sede di comunicazioni sociali (ad esempio, l\u2019iscrizione a bilancio di una voce sovrastimata); in questo caso, sempre ove ne ricorrano i presupposti, in astratto potrebbe essere contestata la violazione della fattispecie di cui all\u2019art. 223, comma 2, n. 1 l.f.<\/p>\n<p>Da ultimo, poi, non pu\u00f2 nemmeno escludersi (sempre in linea teorica) che la presenza di un deficit possa costituire il punto di partenza per una contestazione di bancarotta da operazioni dolose <em>ex<\/em> art. 223, comma 2 n. 2 l.f.<\/p>\n<p>In questo senso, si pensi \u2013 sempre a titolo di esempio \u2013 all\u2019ipotesi in cui il disavanzo rivenuto in sede di passivo sia il frutto di omissioni sistematiche del versamento di imposte, contributi previdenziali e ritenute su pi\u00f9 annualit\u00e0 fiscali.<\/p>\n<p>In tali casi \u2013 secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. <em>ex plurimis<\/em>, Cass. 24752\/2018; Cass. 34153\/2019) \u2013 la sistematica omissione del pagamento degli oneri fiscali e previdenziali \u2013 pur inidonea a configurare (nei termini che si sono appena descritti) l\u2019ipotesi di condotta distrattiva \u2013 costituisce un fattore determinativo del dissesto societario e, quindi, la sottrazione di tali importi agli enti pu\u00f2 integrare (almeno in astratto) l\u2019art. 223, comma 2 n. 2.<\/p>\n<p>Oppure, pensiamo alle condotte finalizzate a cagionare il dissesto della societ\u00e0 occultando la perdita dell\u2019intero capitale sociale mediante operazioni di stampo doloso (es.: fittizia cessione di un cespite aziendale), oppure proseguendo l\u2019attivi\u00e0 aziendale non profittevole senza adottare i dovuti provvedimenti previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.<\/p>\n<p>Tuttavia, ed \u00e8 indispensabile ribadirlo, le ipotesi appena menzionate non indicano operazioni in s\u00e9 e per s\u00e9 aventi automaticamente rilevanza penale a prescindere da qualsivoglia valutazione giudiziale fondata sulla razionalizzazione degli elementi emersi in sede dibattimentale.<\/p>\n<p><strong>6.<\/strong> Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse, volendo tirare le somme, la pronuncia in commento appare senz\u2019altro utile per liberare il campo da equivoci ancora oggi troppo frequenti, sebbene il principio <em>ivi<\/em> espresso si ponga in linea di continuit\u00e0 con un orientamento ormai in via di consolidamento.<\/p>\n<p>Per esempio, in un altro recente arresto giurisprudenziale, sempre la Sezione Quinta della Suprema Corte di Cassazione si era pronunciata \u2013 con identica statuizione \u2013 in merito ad un passivo societario costituito da debiti verso Equitalia per tributi non pagati e maggiorati della quota non dovuta per interessi e sanzioni da un debito nei confronti della Camera di Commercio, oltre che da debiti per esposizioni bancarie (sentenza 9 ottobre 2019, n. 2708).<\/p>\n<p>In entrambe le pronunce, quindi, la Quinta Sezione Penale respinge con fermezza l\u2019interpretazione normativa secondo la quale il semplice accertamento in sede di passivo di un disavanzo privo di giustificazioni possa costituire prova di una condotta distrattiva, senza ricorrere all\u2019accertamento puntuale sulla sorte dei cespiti aziendali venuti meno.<\/p>\n<p>Come insegna la sentenza qui in esame, infatti, ogni valutazione giudiziale non potr\u00e0 mai ridursi ad enunciazioni apodittiche, frutto di mere presunzioni, ma dovr\u00e0 essere il frutto di un rigoroso e coerente ragionamento logico-giuridico che trova fondamento sugli elementi emersi in sede dibattimentale, alla luce del principio dell\u2019oltre ogni ragionevole dubbio.<\/p>\n<p>La sentenza in commento \u00e8 <a href=\"https:\/\/vrastudio.it\/pdf\/rassegna_stampa\/cass-pen-2020-10971.pdf\">disponibile qui.<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito l&#8217;articolo pubblicato da Giurisprudenza Penale a firma di Mattia Miglio e dei nostri Stefano Beccardi e Marco Gentile, a commento della recente sentenza della Cassazione penale n. 10971\/2020 sulla bancarotta fraudolenta. *** 1. 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