{"id":6574,"date":"2021-05-26T11:03:20","date_gmt":"2021-05-26T09:03:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vrastudio.it\/?p=6574"},"modified":"2023-03-15T12:16:47","modified_gmt":"2023-03-15T11:16:47","slug":"tribunale-di-milano-sezione-ii-civile-decreto-ex-art-12-legge-n-3-del-2012-in-materia-di-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/tribunale-di-milano-sezione-ii-civile-decreto-ex-art-12-legge-n-3-del-2012-in-materia-di-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento\/","title":{"rendered":"Tribunale di Milano Sezione II Civile &#8211; Decreto ex art. 12 Legge n. 3 del 2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.18.0&#8243; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; width=&#8221;100%&#8221; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; custom_padding=&#8221;|||&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; custom_padding__hover=&#8221;|||&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.16&#8243; background_size=&#8221;initial&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; background_repeat=&#8221;repeat&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;]<strong>Sovraindebitamento<\/strong><br \/>\n<strong>Il voto dell\u2019INPS nelle Procedure da sovraindebitamento e le modifiche introdotte dalla L. 176\/2020<\/strong><\/p>\n<p>In data 5 maggio 2021 \u00e8 stato pubblicato sul sito del Tribunale di Milano il decreto di omologa di un accordo con i creditori, proposto nell\u2019ambito di una procedura da sovraindebitamento che ha visto un\u2019importante applicazione delle modifiche introdotte con la L. 176\/2020.<br \/>\nInfatti, pur in presenza di un significativo stralcio del proprio credito, l\u2019INPS non ha partecipato alle operazioni di voto, determinando il tal modo l\u2019approvazione della proposta, per virt\u00f9 dell\u2019istituto del silenzio assenso.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, in passato l\u2019Istituto aveva sempre operato in ossequio al D.M. 4 agosto del 2009 del Ministero del Lavoro e, nell\u2019ipotesi in cui la proposta di accordo non avesse previsto la soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati di cui al n. 1 dell\u2019art. 2778 cod. civ., aveva sempre votato contro la proposta, anche in presenza di un\u2019offerta migliorativa rispetto all\u2019alternativa liquidatoria.<br \/>\nNel caso in esame l\u2019Istituto ha modificato la propria precedente prassi, decidendo di non votare e apportando cos\u00ec una sostanziale adesione alla proposta come formulata dal debitore.<\/p>\n<p>Si ritiene che le importanti modifiche introdotte con la L. 176\/2020 abbiano indotto l\u2019Istituto ad operare in discontinuit\u00e0 rispetto alla precedente prassi. Infatti l\u2019art. 12 con il suo nuovo comma 3-quater prevede che: \u201c<em>il tribunale omologa l\u2019accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell\u2019amministrazione finanziaria quando l\u2019adesione \u00e8 decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all\u2019articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell\u2019organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione \u00e8 conveniente rispetto all\u2019alternativa liquidatoria<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il richiamo testuale alla sola \u201camministrazione finanziaria\u201d \u00e8 ragionevolmente riferibile anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, alla luce della tendenziale sovrapponibilit\u00e0 della regolamentazione degli accordi con i creditori nelle procedure da sovraindebitamento, a quella prevista nella procedura di concordato preventivo. Si ricorda che, con la modifica recata dall\u2019articolo 3, comma 1-bis, D.L. n. 125\/2020, l\u2019articolo 180, quarto comma, L.F., oggi prevede che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di \u201cmancanza di voto\u201d da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando: (i) l\u2019adesione \u00e8 determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste; (ii) la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione appare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, pi\u00f9 conveniente rispetto alla liquidazione dell\u2019impresa; dunque con espressa inclusione degli Enti previdenziali.<\/p>\n<p>Pertanto, nel caso in esame, sulla base delle recenti modifiche normative sopra richiamate, l\u2019Agenzia delle Entrate ha espresso il suo voto favorevole e l\u2019INPS non ha espresso alcun voto, consentendo l\u2019approvazione della proposta del debitore. Nell\u2019espressione del proprio voto gli enti coinvolti, in ossequio al principio di economicit\u00e0 ed efficienza dell\u2019azione amministrativa a tutela degli interessi erariali, hanno compiuto una valutazione comparativa delle utilit\u00e0 perseguite e hanno ritenuto l\u2019offerta formulata dal debitore vantaggiosa rispetto all\u2019alternativa liquidatoria.<br \/>\nE lo hanno fatto per ben due volte consecutive, considerato che la procedura in discorso ha subito un momentaneo arresto quando, raggiunta l\u2019adesione di oltre il 90% dei creditori, \u00e8 mancato il padre del debitore, soggetto che avrebbe apportato la finanza necessaria a sostenere l\u2019impianto del piano; ci\u00f2 che ha implicato la necessaria riformulazione dello stesso e un secondo vaglio da parte dei creditori, ancora un volta positivo.<\/p>\n<p>In sintesi, nonostante la proposta del debitore contemplasse una falcidia dei crediti pari a circa il 90% del loro ammontare, grazie alla ponderata analisi posta in essere dagli Enti coinvolti in merito ai possibili esiti del voto e della procedura in generale, \u00e8 stato possibile ottenere un risultato certamente considerevole per il debitore ma, al contempo, un beneficio per la generalit\u00e0 dei consociati, con piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono l\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.vrastudio.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Decreto-ex-art.-12-Legge-3-del-2012-sovraindebitamento.pdf\">Clicca qui per leggere il decreto completo<\/a>[\/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=&#8221;4.18.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;]<\/p>\n<style type=\"text\/css\"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.et_pb_image_wrap {display:none !important;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><\/style>\n<p>[\/et_pb_code][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sovraindebitamento Il voto dell\u2019INPS nelle Procedure da sovraindebitamento e le modifiche introdotte dalla L. 176\/2020 In data 5 maggio 2021 \u00e8 stato pubblicato sul sito del Tribunale di Milano il decreto di omologa di un accordo con i creditori, proposto nell\u2019ambito di una procedura da sovraindebitamento che ha visto un\u2019importante applicazione delle modifiche introdotte con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8387,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"<strong>Sovraindebitamento<\/strong>\r\n<strong>Il voto dell\u2019INPS nelle Procedure da sovraindebitamento e le modifiche introdotte dalla L. 176\/2020<\/strong>\r\n\r\nIn data 5 maggio 2021 \u00e8 stato pubblicato sul sito del Tribunale di Milano il decreto di omologa di un accordo con i creditori, proposto nell\u2019ambito di una procedura da sovraindebitamento che ha visto un\u2019importante applicazione delle modifiche introdotte con la L. 176\/2020.\r\nInfatti, pur in presenza di un significativo stralcio del proprio credito, l\u2019INPS non ha partecipato alle operazioni di voto, determinando il tal modo l\u2019approvazione della proposta, per virt\u00f9 dell\u2019istituto del silenzio assenso.\r\n\r\nCome \u00e8 noto, in passato l\u2019Istituto aveva sempre operato in ossequio al D.M. 4 agosto del 2009 del Ministero del Lavoro e, nell\u2019ipotesi in cui la proposta di accordo non avesse previsto la soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati di cui al n. 1 dell\u2019art. 2778 cod. civ., aveva sempre votato contro la proposta, anche in presenza di un\u2019offerta migliorativa rispetto all\u2019alternativa liquidatoria.\r\nNel caso in esame l\u2019Istituto ha modificato la propria precedente prassi, decidendo di non votare e apportando cos\u00ec una sostanziale adesione alla proposta come formulata dal debitore.\r\n\r\nSi ritiene che le importanti modifiche introdotte con la L. 176\/2020 abbiano indotto l\u2019Istituto ad operare in discontinuit\u00e0 rispetto alla precedente prassi. Infatti l\u2019art. 12 con il suo nuovo comma 3-quater prevede che: \u201c<em>il tribunale omologa l\u2019accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell\u2019amministrazione finanziaria quando l\u2019adesione \u00e8 decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all\u2019articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell\u2019organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione \u00e8 conveniente rispetto all\u2019alternativa liquidatoria<\/em>\u201d.\r\n\r\nIl richiamo testuale alla sola \u201camministrazione finanziaria\u201d \u00e8 ragionevolmente riferibile anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, alla luce della tendenziale sovrapponibilit\u00e0 della regolamentazione degli accordi con i creditori nelle procedure da sovraindebitamento, a quella prevista nella procedura di concordato preventivo. Si ricorda che, con la modifica recata dall\u2019articolo 3, comma 1-bis, D.L. n. 125\/2020, l\u2019articolo 180, quarto comma, L.F., oggi prevede che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di \u201cmancanza di voto\u201d da parte dell\u2019Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando: (i) l\u2019adesione \u00e8 determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste; (ii) la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione appare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, pi\u00f9 conveniente rispetto alla liquidazione dell\u2019impresa; dunque con espressa inclusione degli Enti previdenziali.\r\n\r\nPertanto, nel caso in esame, sulla base delle recenti modifiche normative sopra richiamate, l\u2019Agenzia delle Entrate ha espresso il suo voto favorevole e l\u2019INPS non ha espresso alcun voto, consentendo l\u2019approvazione della proposta del debitore. Nell\u2019espressione del proprio voto gli enti coinvolti, in ossequio al principio di economicit\u00e0 ed efficienza dell\u2019azione amministrativa a tutela degli interessi erariali, hanno compiuto una valutazione comparativa delle utilit\u00e0 perseguite e hanno ritenuto l\u2019offerta formulata dal debitore vantaggiosa rispetto all\u2019alternativa liquidatoria.\r\nE lo hanno fatto per ben due volte consecutive, considerato che la procedura in discorso ha subito un momentaneo arresto quando, raggiunta l\u2019adesione di oltre il 90% dei creditori, \u00e8 mancato il padre del debitore, soggetto che avrebbe apportato la finanza necessaria a sostenere l\u2019impianto del piano; ci\u00f2 che ha implicato la necessaria riformulazione dello stesso e un secondo vaglio da parte dei creditori, ancora un volta positivo.\r\n\r\nIn sintesi, nonostante la proposta del debitore contemplasse una falcidia dei crediti pari a circa il 90% del loro ammontare, grazie alla ponderata analisi posta in essere dagli Enti coinvolti in merito ai possibili esiti del voto e della procedura in generale, \u00e8 stato possibile ottenere un risultato certamente considerevole per il debitore ma, al contempo, un beneficio per la generalit\u00e0 dei consociati, con piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono l\u2019attivit\u00e0 della pubblica amministrazione.\r\n\r\n<a href=\"https:\/\/www.vrastudio.it\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Decreto-ex-art.-12-Legge-3-del-2012-sovraindebitamento.pdf\">Clicca qui per leggere il decreto completo<\/a>","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[23],"tags":[24,216],"class_list":["post-6574","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sentenze","tag-sentenza","tag-tribunale-civile-sezione-fallimentare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6574"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6574\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8411,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6574\/revisions\/8411"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vrastudio.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}