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C.T.R. Milano – Sez. 17 – Sentenza n. 3247/2019 del 29 luglio 2019
(i) Omessa pronuncia e oggetto del giudizio di rinvio;
(ii) Obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria e disapplicazione delle sanzioni.
Massima
(i) Quando la Suprema Corte di Cassazione accerta l’omessa pronuncia in relazione a uno dei motivi di appello deve rimettere la decisione al giudice di merito, anche laddove la questione oggetto del motivo appaia manifestamente fondata e avallata dal costante indirizzo della giurisprudenza di vertice poichè, pronunciandosi nel merito, il giudice di legittimità si sostituirebbe al giudice di appello.
(In specie, l’Agenzia delle Entrate aveva invece sostenuto che il rinvio disposto dalla Suprema Corte costituisse implicito rigetto delle ragioni che il contribuente aveva posto alla base del motivo di appello in relazione al quale era accertata l’omissione di pronuncia dei giudici di secondo grado).
(ii) La vaghezza del contenuto delle disposizioni vigenti all’epoca della commissione della violazione contestata, l’ambiguità della prassi amministrativa, le interpretazioni oscillanti della giurisprudenza di merito e della dottrina e il successivo intervento legislativo in via di interpretazione autentica comprovano la sussistenza di un oggettivo stato di incertezza sulla portata della normativa tributaria rilevante, idoneo a escludere l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie ai sensi degli articoli 6, comma 2 del D. Lgs. 472/1997, 10, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) e 8 del D. Lgs. 546/1992.
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