Dilazioni, calcoli provati

Autore: Emiliano Villa

Testata: Italia Oggi

E’ onere dell’Agente delle Riscossione, a seguito di contestazione da parte del contribuente che ha ottenuto la rateazione di una cartella di pagamento, dimostrare in giudizio la correttezza dei calcoli utilizzati per la concessione della dilazione di pagamento anche relativamente al tipo di piano di ammortamento utilizzato (c.d. “alla Francese” anziché “all’Italiana).

Queste sono le conclusioni a cui è giunta la CTR della Lombardia _ Milano, sezione 17, con la sentenza n. 2218 del 17 maggio 2018 con la quale ha riformato in toto la sentenza di primo grado, negativa per il contribuente, condannando Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare alla parte appellante euro 8.400,00 oltre al rimborso dei compensi professionali.

Nel caso di specie la società ricorrente presentava istanza di rimborso e/o ricalcolo di una rateazione contratta con l’Agente della Riscossione contestando l’illegittimità del piano di dilazione concesso da Equitalia, oggi ADER, in quanto lo stesso utilizzava il metodo di ammortamento c.d. “alla Francese” che comporta tecnicamente l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi progressivamente decresce. Tale scelta, però, non è disciplinata da nessuna norma, ma è stata decisa discrezionalmente dall’Agente della Riscossione attraverso l’emanazione di una Direttiva di gruppo DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008. Ciò, per le ragioni descritte sopra, determina che il contribuente sia costretto a corrispondere una quota di interessi di dilazione più alti di quelli stabiliti dalla legge.

Profili di illegittimità connesse all’utilizzo del piano di ammortamento alla “francese” si verificano nel caso in cui la cadenza dei pagamenti non è annuale ma, come nel caso di specie, mensile, determinando che, in virtù della corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale, il costo effettivo del finanziamento per la ricorrente non è pari al tasso stabilito dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma risulta essere superiore comportando un TAE (Tasso Annuo Effettivo_ Tasso effettivo pagato) superiore rispetto al TAN (Tasso Annuo Nominale_ Tasso stabilito dalla legge).

Infine la società ricorrente contestava che nel piano di dilazione concesso sussistessero altri profili di gravi illegittimità derivanti dall’applicazione dell’anatocismo e dalla mancanza della pur minima informazione e trasparenza nella concessione del piano di rateazione avendo riguardo sia al tasso effettivamente richiesto sia al modo in cui vengono calcolate le singole rate.

A supporto delle sue tesi la ricorrente produceva apposita perizia professionale che dimostrava e quantificava il diritto di rimborso in Euro 8.400,00 circa o comunque la necessità di rideterminazione del piano di dilazione concesso.

Il Collegio di primo grado respingeva il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le ragioni della contribuente e di conseguenza condannando Agenzia delle Entrate Riscossione al di rimborso di quanto richiesto, statuendo che l’ente non avrebbe dimostrato, come era suo onere ex art. 2697 c.c., che le somme richieste alla contribuente a mezzo della rateazione concessa sono conformi alla normativa di riferimento, avuto specifico riguardo alla contestata applicazione di interessi sulle sanzioni, sui costi di notifica e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e alla conformità alle previsioni di settore del metodo di calcolo di dilazione alla francese.

La CTR della Lombardia _ Milano concludeva con la condanna alle spese di giudizio dell’Agente della Riscossione per entrambe i gradi.

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