Italia Oggi ha commentato la sentenza ottenuta dal nostro Studio.
In sintesi, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento della cartella esattoriale relativa a crediti anteriori alla data della pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura, la notifica della cartella di pagamento può intervenire solo qualora l’accordo non sia andato a buon fine, verificandosi, di fatto, una “sospensione” ex lege dei termini decadenziali dell’azione esattiva ai sensi dell’art. 25, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Ai sensi della norma in discorso, infatti, il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: (i) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi della Legge n. 3/2012; oppure (ii) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della Legge n. 3/2012.
Disattesa anche, in via preliminare, l’istanza formulata dall’Agente della Riscossione per la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’integrazione del contraddittorio, non trattandosi di litisconsorzio necessario, e comunque perché formulata tardivamente, oltre il termine di costituzione in giudizio di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992.