C.T.P. Milano, Sez. 1, sentenza n. 166/2023 depositata il 23 gennaio 2023
Massima
In un giudizio patrocinato dal nostro Studio, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento della cartella esattoriale relativa a crediti anteriori alla data della pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura, la notifica della cartella di pagamento può intervenire solo qualora l’accordo non sia andato a buon fine, verificandosi, di fatto, una “sospensione” ex lege dei termini decadenziali dell’azione esattiva ai sensi dell’art. 25, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Ai sensi della norma in discorso, infatti, il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: (i) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi della Legge n. 3/2012; oppure (ii) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della Legge n. 3/2012.
Disattesa anche, in via preliminare, l’istanza formulata dall’Agente della Riscossione per la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’integrazione del contraddittorio, non trattandosi di litisconsorzio necessario, e comunque perché formulata tardivamente, oltre il termine di costituzione in giudizio di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
(Sentenza n. 166 del 23 gennaio 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano – Presidente e relatore dottor Chindemi)
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