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C.T.P. Mantova, Sez. 2, sentenza n. 23/2020 depositata il 19 giugno 2020
Riscossione – Competenza territoriale – Debitori solidali
Massima
Ai sensi degli artt. 12 e 24 del D.P.R. 602/1973, nel caso di una pluralità di debitori “paritariamente” solidali fiscalmente domiciliati in diverse province, l’ente impositore deve affidare il ruolo al concessionario competente per ciascun ambito territoriale, a ciò essendo irrilevante che dal 2006 vi è un unico soggetto esercente il servizio di riscossione a livello nazionale, poiché questo opera pur sempre mediante le sue articolazioni.
Questa regola non può essere derogata neppure per supposte esigenze di economia dell’attività amministrativa, in particolare adducendo che l’ufficio individuato sulla base del domicilio di uno dei debitori in solido estenda la propria competenza a tutti gli altri. Ciò potrebbe valere, tutt’al più, nelle ipotesi di solidarietà “dipendente” (in cui è individuato un “debitore principale”), ma non anche quando l’Amministrazione Finanziaria può pretendere indifferentemente l’intera pretesa nei confronti di ciascun debitore, con effetto liberatorio di ogni altro (art. 1292 cod. civ.).
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