[vc_row][vc_column][vc_column_text]C.T.P. Milano, Sez. 14, sentenza n. 4245 del il 14 ottobre 2019
Notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC – Onere della prova
Massima
Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l’agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a darne prova mediante documentazione conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 68/2005 e alle regole tecniche ivi previste. In particolare, la prova legale del perfezionamento della notifica a mezzo PEC è data esclusivamente dalla produzione in copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna”, dalle quali emergano la data e l’ora di trasmissione e di ricezione del messaggio e del documento ad esso allegato.
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