CTP MI – Residenza fiscale del contribuente transfrontaliero – disconoscimento – prova

[vc_row][vc_column][vc_column_text]CTP Milano – Sez. 18 – Sentenza n. 995 del 15 febbraio 2019
Residenza fiscale del contribuente transfrontaliero– disconoscimento – prova

Massima

L’Agenzia delle Entrate non può disconoscere la residenza fiscale del contribuente solo sulla base del fatto che le relazioni familiari ed affettive si trovino in altro Comune, diverso da quello di residenza. La mera relazione affettiva e familiare in Comune diverso da quello di residenza, infatti, non può di per sé rilevare e comprovare la residenza ai fini fiscali in detto Comune, in assenza di ulteriori elementi attestanti lo stretto collegamento fra il Contribuente e il luogo dove viene ipotizzata la reale residenza. La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità in materia, con puntuale riferimento alla sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, con cui la Suprema Corte ha stabilito che, qualora la valutazione complessiva della posizione del contribuente non conduca all’individuazione univoca del luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento, non possono assumere rilevanza prioritaria le “relazioni affettive e familiari” ai fini probatori della residenza fiscale.

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