CTP Milano – Agevolazioni fiscali – Chiarimento sopravvenuto – Rettifica del bilancio e della dichiarazione – Legittimità della fruizione seppur “tardiva”

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C.T.P. Milano, Sez. 14, sentenza n. 139/2020 depositata il 21 gennaio 2020
Agevolazioni fiscali – Chiarimento sopravvenuto – Rettifica del bilancio e della dichiarazione – Legittimità della fruizione seppur “tardiva”

Massima

Nel caso in cui, per effetto della sopravvenienza di una nuova disposizione o di una “interpretazione autentica” che confermi ex post la fruizione di un’agevolazione fiscale fino a quel momento di dubbia applicabilità, si renda necessario riapprovare il bilancio d’esercizio e rettificare la dichiarazione fiscale, ciò è sempre possibile in quanto condotta coerente con la situazione di fatto e rispettosa della normativa. Sicché non è possibile per l’Amministrazione Finanziaria disconoscere la fruizione dell’agevolazione sulla sola scorta dell’argomento “formale” della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria contestava alla società contribuente la fruizione dell’agevolazione “Tremonti ambiente” (art. 6, commi 13-19, Legge 388/2000) in relazione al periodo d’imposta 2015, sull’unico assunto che il risparmio fiscale realizzato nell’esercizio derivava dal riporto di una perdita fiscale emersa per la prima volta nella dichiarazione fiscale per l’anno 2011 (primo anno di fruizione) presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo (dunque “tardivamente”, secondo l’Ufficio).

Per contro, la società contribuente opponeva che soltanto nel 2012 (con D.M. 5 luglio 2012) era stata sancita la cumulabilità della “Tremonti ambiente” con il “Secondo conto energia” (D.M. 19 febbraio 2007), e quindi soltanto nel 2014 aveva avuto modo di rettificare il bilancio degli esercizi trascorsi e le dichiarazioni fiscali già presentate. Inoltre, evidenziava che l’Amministrazione Finanziaria non contestava nel merito la spettanza dell’agevolazione, ma il solo fatto che la prima sede in cui erano emersi i relativi effetti fiscali doveva ritenersi “tardiva” sulla base di una lettura restrittiva dell’art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998. I giudici tributari hanno accolto le difese del contribuente.

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