CTR Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 4613/2019 depositata il 20 novembre 2019
Estinzione della società e interruzione del processo – Notifica degli atti tributari ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
Massima
(i) Quando in pendenza del giudizio tributario una società si cancelli dal Registro delle Imprese, sotto la vigenza dell’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 175/2014, non si verifica alcun evento interruttivo del processo, in quanto l’estinzione ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Il giudizio prosegue quindi nei confronti della società. (In specie, la società ricorrente si era cancellata dal Registro delle Imprese nell’anno 2016 in pendenza del primo grado di giudizio, nel corso del quale l’Amministrazione Finanziaria resistente aveva eccepito l’interruzione del processo sull’assunto che, poiché la previsione di cui al D.Lgs. 175/2014 sarebbe posta nell’interesse pubblico, l’Ufficio avrebbe potuto rinunciarvi).
(ii) In caso di notifica di una cartella esattoriale ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ. (c.d. “notifica agli irreperibili”), il messo notificatore è tenuto ad annotare sulla relata di notifica le ricerche effettuate per escludere che il contribuente abbia nel Comune l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, nonché i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, al fine di attestare l’irreperibilità assoluta che legittima il deposito dell’atto presso la casa comunale. Se poi il contribuente dimostri in giudizio di avere abitazione/ufficio/azienda ove il messo notificatore aveva attestato di essersi recato, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è invalida.