CTR Lombardia – (i) Donazione modale – Deducibilità delle somme versate in adempimento dell’onere ex art. 10, comma 1, lett. d), T.U.I.R. (ii) Illegittimità dell’accertamento ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 per mancanza dei presupposti

C.T.R. Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2611/2020 depositata il 13 novembre 2020
CTR Lombardia – (i) Donazione modale – Deducibilità delle somme versate in adempimento dell’onere ex art. 10, comma 1, lett. d), T.U.I.R. (ii) Illegittimità dell’accertamento ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 per mancanza dei presupposti

Massima

Nell’ambito di una donazione, la clausola con cui il donante impone al donatario il pagamento di una somma periodica di denaro a favore proprio o di terzi, entro un importo complessivo predeterminato, è compatibile con la fattispecie dell’onere modale (art. 793 cod. civ.), escludendosi così la riqualificazione dell’intero negozio giuridico quale costituzione di rendita vitalizia (art. 1872 cod. civ.). Di conseguenza, l’importo di dette somme può essere portato in deduzione dal reddito imponibile del donatario ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), T.U.I.R.

Nella fattispecie, i giudici tributari hanno ritenuto compatibile con la fattispecie della donazione modale la previsione secondo cui – nel contesto del passaggio generazionale di una società di famiglia – il padre-donante aveva stabilito l’onere in capo alla figlia-donataria di corrispondere una somma periodica in misura fissa a suo favore e, alla sua morte, a favore del coniuge, fino a concorrenza del valore della cosa donata. In sostanza, i giudici hanno escluso la sussistenza sia della corrispettività, sia dell’aleatorietà dell’obbligo del donatario, presupposti indefettibili del diverso negozio di costituzione di rendita vitalizia. Pertanto, è stata annullata la cartella di pagamento con cui l’Amministrazione Finanziaria chiedeva alla figlia-donataria il versamento dell’IRPEF corrispondente alla somma versata al padre-donante, ritenuta indebitamente dedotta dal reddito.

I giudici hanno altresì censurato l’operato dell’Ufficio per la ragione che, trattandosi della riqualificazione di un negozio giuridico, occorreva emettere un avviso di accertamento, non essendo legittima una mera comunicazione di irregolarità a fondamento dell’iscrizione a ruolo.

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