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CTR Lombardia – Sez. 24 – Sentenza n. 3284 del 5 marzo 2019
Imposta di registro in misura fissa – Sentenza di accertamento di crediti derivanti da operazioni imponibili ai fini IVA nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento
Massima
La decisione che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni imponibili ai fini IVA è soggetta all’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro sancito dall’art. 40 del D.P.R. 131/1986.
La sentenza in rassegna muove dalla pronuncia (la n. 177 del 2017) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 8, comma 1, lett. c) della Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986 nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, stante l’irragionevolezza dell’applicazione della norma laddove sussista l’impossibilità per il creditore di ottenere la condanna del debitore (ostandovi le regole del concorso che consentono solo l’azione di accertamento endofallimentare).
La decisione del giudice delle leggi posta a base della pronuncia in esame ha trovato applicazione in altro precedente – reso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 31409/2018) – che ha così mutato il proprio precedente orientamento, consolidatosi anteriormente alla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
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