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C.T.R. Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1077/2020 depositata il 17 giugno 2020
CTR Lombardia – Notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC – Casella di posta invalida/disattiva/satura – Onere della prova dell’agente della riscossione
Massima
Qualora la cartella esattoriale sia notificata mediante posta elettronica certificata ma l’agente della riscossione riscontri che la casella di posta del destinatario sia invalida, o disattiva, o satura, deve procedere secondo quanto stabilito dall’art. 26, comma 1-bis del D.P.R. 602/1973 in combinato disposto con l’art. 60, comma 5 del D.P.R. 600/1973, e quindi:
- deposito telematico dell’atto nell’area riservata del portale gestito da InfoCamere S.c.p.a. e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello del deposito, del relativo avviso nello stesso portale, per la durata di 15 giorni;
- nel caso in cui la casella di posta risulti satura, prima del deposito telematico occorre procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo tentativo;
- in seguito, deve essere inviata al destinatario una raccomandata senza avviso di ricevimento che lo informi dell’avvenuto deposito telematico dell’atto, senza ulteriori adempimenti a carico dell’ufficio.
Di tutti questi specifici adempimenti l’agente della riscossione deve fornire puntuale dimostrazione qualora il contribuente lamenti di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale.
In particolare, l’agente della riscossione è tenuto a produrre in giudizio la copia dell’avviso (ex art. 8, D.P.R. 68/2005) con cui il gestore del servizio PEC comunica al mittente la mancata consegna al destinatario, mentre non è sufficiente la sola produzione della copia della raccomandata informativa successiva al deposito telematico (denominata “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973”), poiché in tal caso l’allegazione secondo cui l’indirizzo di posta del destinatario è invalido/inattivo/saturo è una mera asserzione di parte, dunque la procedura di notifica non può dirsi ritualmente eseguita.
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