CTR Lombardia-Brescia, Sez. 25, sentenza n. 4389/2019 depositata il 7 novembre 2019
Sospensione giudiziale dei ruoli – Interessi – Tasso applicabile
Massima
I giudici di appello hanno respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando quanto deciso dalla Commissione Provinciale in tema di tasso di interesse applicabile alle somme iscritte a ruolo la cui riscossione sia stata sospesa giudizialmente.
Secondo la CTR, su dette somme, fino al 1° gennaio 2016 – data di entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 156/2015, che ha introdotto l’art. 47, comma 8-bis del D.Lgs. 546/1992 – maturavano interessi nella misura del saggio legale.
Infatti, la disposizione citata non è da intendersi quale norma di interpretazione autentica (e quindi suscettibile di applicazione retroattiva) ma quale disposizione con portata innovativa e come tale, applicabile solo per l’avvenire.
Pertanto, soltanto dal 1° gennaio 2016 può dirsi vigente una norma derogatoria del regime ordinario sancito dall’art. 1284 cod. civ. che legittima l’Amministrazione Finanziaria ad applicare il maggior tasso previsto dall’art. 39, comma 2 del D.P.R. 602/1973 per la sospensione amministrativa.