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C.T.R. Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 198/2020 depositata il 27 gennaio 2020
Trust – Soggettività tributaria passiva – Imposte indirette
Massima
La costituzione di un trust non dà vita a un nuovo, autonomo soggetto giuridico, ma istituisce soltanto un patrimonio destinato a un fine prestabilito. Dunque, le norme tributarie che a determinati fini, come nel caso delle imposte dirette, riconoscono il trust quale soggetto passivo d’imposta devono ritenersi eccezionali, come tali tassative e soggette a interpretazione restrittiva.
A ciò si aggiunga che, ai fini dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, la costituzione di un trust non realizza un trasferimento rilevante di ricchezza, che si verifica soltanto con l’attribuzione finale del patrimonio segregato al beneficiario. Pertanto, il trust in sé non può essere considerato debitore per la maggiore pretesa tributaria.
In ragione di quanto precede, la Commissione Tributaria Regionale, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato una cartella di pagamento e l’avviso di rettifica e liquidazione prodromico emessi a carico di un trust (ed impugnati dal trustee), dopo averne stabilito il difetto di legittimazione passiva.
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