[vc_row][vc_column][vc_column_text]CTR Milano – Sez. 1 – Sentenza n. 1011 del 18 febbraio 2019
Perentorietà del termine di cui all’art. 32 del D. Lgs. 546/1992 – Inutilizzabilità dei documenti prodotti oltre detto termine
Massima:
I termini di cui all’art. 32 del D. Lgs. 546 del 1992 rispondono ad esigenza di ordine processuale e di conseguenza il tardivo deposito documentale determina il maturare, a carico della parte non diligente, di preclusioni in relazione al procedere della causa oltre determinati ambiti temporali.
Dette preclusioni non possono essere superate ove già siano maturate in quanto i termini richiamati dall’art. 32 hanno natura perentoria, come da costante orientamento della Suprema Corte e la loro inosservanza implica la decadenza della parte stessa dal potere di porre in essere le attività processuali precluse.
Qualora siano comunque depositati documenti oltre lo spirare del termine di legge, gli stessi dovranno essere stralciati e la Commissione non potrà tenerne conto per la decisione del giudizio, stante la perentorietà del termine.
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