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CTR Milano – Sez. 1 – Sentenza n. 2606 del 28 maggio 2019
Agevolazioni fiscali – Dichiarazione integrativa – Rilevanza del rapporto sostanziale
Massima
“Il contribuente, indipendentemente dai termini previsti per la dichiarazione integrativa, può sempre opporsi a una cartella emessa nei suoi confronti allegando l’insussistenza della relativa pretesa, basata su una dichiarazione che conteneva un errore emendato anche solo in sede contenziosa.”
Nello specifico, una società operante nel settore dell’energia fotovoltaica, dopo aver acquisito certezza circa la cumulabilità della “Detassazione ambientale” (art. 6, commi 13-19, Legge 388/2000) con il “Secondo conto energia” (D.M. 19 febbraio 2007), rettificava la dichiarazione originaria per l’anno 2011, esponendo l’azzeramento del reddito imponibile e la realizzazione di una perdita fiscale da riportare nei periodi d’imposta successivi.
Nonostante l’Agenzia delle Entrate riconoscesse il diritto all’agevolazione – disponendo di conseguenza il rimborso dell’IRES versata per l’anno 2011 – negava la deducibilità della perdita unicamente in ragione dell’asserita tardività della dichiarazione integrativa che, pertanto, non poteva essere “agganciata” alle dichiarazioni degli anni seguenti. Per l’effetto recuperava (mediante comunicazione di irregolarità e successiva cartella esattoriale) la maggiore imposta relativa all’anno 2012.
I Giudici di appello, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, hanno accolto il principio sostenuto dalla difesa della società in base al quale il contribuente può sempre opporsi a una cartella emessa nei suoi confronti, indipendentemente dai termini previsti per la dichiarazione integrativa, allegando e dimostrando l’insussistenza della relativa pretesa, essendo la stessa basata su una dichiarazione che conteneva un errore. E ciò anche ove l’errore sia emendato anche solo in sede contenziosa.
La Commissione ha così riconosciuto la deducibilità della perdita e ha disposto l’annullamento della pretesa fiscale.
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