CTR Lombardia – (i) Competenza territoriale dell’Amministrazione finanziaria; (ii) Contestazione dell’effettività del domicilio

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C.T.R. Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 3605/2019 depositata il 25 settembre 2019
(i) Competenza territoriale dell’Amministrazione finanziaria
(ii) Contestazione dell’effettività del domicilio

Massima

(i) L’individuazione dell’ufficio territorialmente competente a emettere l’atto impositivo è vincolata all’iscrizione all’anagrafe comunale, per effetto del combinato disposto degli articoli 31, comma 2, e 58 del D.P.R. 600/1973. Ciò anche qualora – come nel caso oggetto di pronuncia – l’Ufficio contesti l’effettività del domicilio dichiarato dal contribuente e lo ritenga fittiziamente indicato al solo fine di avvalersi di un regime fiscale meno oneroso.

(ii) Nel caso in cui l’Amministrazione fiscale, in deroga all’art. 58 del D.P.R. 602/1973, intenda stabilire il domicilio fiscale del contribuente ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 600/1973, deve provvedere con apposito atto notificato al contribuente con cui dimostri il luogo ove il contribuente persona fisica “svolge in modo continuativo la principale attività”, in ogni caso efficace dal periodo di imposta successivo a quello in cui tale accertamento è compiuto. In difetto di tale procedura, l’Agenzia delle Entrate non può rideterminare il domicilio fiscale, ad ogni effetto di legge, con lo stesso atto con cui accerta la maggiore imposta.

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