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Il TRUST non è un soggetto fiscale e, quindi, non può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta.
Queste sono le conclusioni a cui è giunta la CTP di Milano, sezione 1°, con la sentenza n. 1365 del 27 marzo 2018 con la quale ha annullato una cartella di pagamento di oltre Euro 1.000.000 notificata direttamente al TRUST anziché al TRUSTEE.
Nel caso di specie, l’Agente della Riscossione notificava direttamente ad un TRUST una cartella di pagamento di oltre Euro 1.000.000 a titolo di imposte ipotecarie e catastali, aumentate di sanzioni ed interessi, a seguito della mancata impugnazione di un avviso di liquidazione e rettifica di cui lo stesso Agente della Riscossione sosteneva la precedente notifica (contestata da parte ricorrente).
La cartella di pagamento veniva impugnata dal TRUSTEE che tra le varie contestazioni sollevate sosteneva l’inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della notifica dell’atto per carenza di legittimazione passiva del TRUST (destinatario ed intestatario dell’atto di riscossione) per inesistenza del soggetto passivo intimato, nonché la mancanza di motivazione della cartella stessa e la decadenza dell’Agente della Riscossione del potere di notifica dell’atto.
Il Collegio di primo grado accoglieva le ragioni del ricorrente su più punti statuendo nello specifico che il TRUST non può essere considerato come un soggetto fiscale e ben che meno può essere considerato quale generico soggetto passivo d’imposta. Il TRUST non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il TRUSTEE la persona di riferimento nei rapporti con i terzi – legale rappresentante – di un interesse soggettivo distinto. Anche quando si discute di pretese erariali il principio è il medesimo essendo coerente con la caratteristica specifica dell’atto istitutivo del TRUST affermare che quell’atto non dà vita a un nuovo soggetto giuridico sebbene all’effetto di segregazione patrimoniale. Per tale motivo, i Giudici della sezione 1° della CTP di Milano, hanno ritenuta la notificazione dell’atto, nonché la cartella stessa, inesistente e/o radicalmente nulla per carenza di legittimazione passiva del TRUST.
Il Collegio aggiungeva anche che la cartella di pagamento impugnata risultava carente di motivazione in violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990, applicabile anche agli atti della riscossione, in quanto la stessa non ha permesso al contribuente di verificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione e la conseguente iscrizione a ruolo.
La CTP di Milano concludeva con l’accogliere l’eccezione del ricorrente relativamente alla decadenza statuendo l’applicabilità nel caso di specie dell’art. 76 del D.P.R. 131/86 considerando le imposte richieste come suppletive a tutti gli effetti e quindi da richiedersi entro i tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell’atto.
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