Di seguito l’articolo a firma di Stefano Beccardi, pubblicato da Italia Oggi a commento della sentenza C.T.R. Lombardia, Sez. 1, n. 3605/2019 depositata il 25 settembre 2019 su (i) Competenza territoriale dell’Amministrazione finanziaria e (ii) Contestazione dell’effettività del domicilio.
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L’individuazione dell’ufficio territorialmente competente a emettere l’atto impositivo è vincolata all’iscrizione all’anagrafe comunale anche qualora l’ufficio contesti l’effettività del domicilio dichiarato dal contibuente.
Nel caso in cui l’amministrazione fiscale intenda stabilire il domicilio fiscale del contribuente ai sensi dell’art. 59 del dpr 600/1973, deve provvedere con apposito atto notificato al contribuente con cui dimostri il luogo ove la persona fisica “svolge in modo continuativo la principale attività”. In ogni caso esso avrà efficacia dal periodo di imposta successsivo a quello in cui tale accertamento è compiuto.
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