Sostegno finanziario alle imprese: un rischio o un’opportunità? – Marco Gentile sul DL Liquidità per Diritto24

Pubblichiamo di seguito il commento a cura del Dott. Marco Gentile di Villa Roveda e Associati per Diritto24, sul tema del sostegno alle imprese di cui al Decreto Liquidità.

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Come è noto, il c.d. Decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020) consente alle imprese in difficoltà di ottenere finanziamenti bancari garantiti dallo Stato (dal Fondo di Garanzia per le PMI) che, al di là del comprensibile interesse destato, dovranno essere valutati con molta attenzione da parte degli imprenditori, soprattutto da quelli che, già in epoca antecedente all’emergenza epidemiologica, versavano in uno stato di difficoltà, sia pure non così grave da impedirne l’accesso alla misura (in tal caso il problema non si porrebbe neanche teoricamente).

Dal momento che il Decreto Liquidità non prevede alcuna causa di esclusione di responsabilità o di non punibilità in relazione ai reati fallimentari, il rischio per coloro che ricorrano ai finanziamenti assistititi da garanzia statale è quello di vedersi contestato il reato di bancarotta preferenziale ex art. 216 L.F. in base al quale “è punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”) in ipotesi di successivo fallimento.

Nel contesto attuale, le imprese già colpite da una congiuntura economica sfavorevole si trovano a dover fronteggiare la crisi da emergenza sanitaria e sono pertanto inclini a ricorrere alle misure di sostegno con garanzia statale per pagare fornitori o altri creditori chirografari. Tuttavia, date la gravità del contesto e l’imprevedibile evoluzione della congiuntura, le stesse potrebbero non essere successivamente in grado di onorare il debito contratto, con conseguente escussione della garanzia statale da parte dell’istituto di credito e surroga dello Stato che diviene creditore assistito dal privilegio previsto dall’articolo 9, comma 5, D. Lgs. 123/98 (Cass. Civ., n. 2664/2019).

Di qui, in caso di fallimento, la possibile contestazione del reato di bancarotta preferenziale.
L’attenzione si impone soprattutto perché altre misure del Decreto potrebbero indurre a sottovalutare i rischi evidenziati. Ricordiamo al proposito: (i) l’improcedibilità delle istanze di fallimento, se depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, anche se presentate in proprio (si consideri che il periodo di improcedibilità è limitato e potrebbe rilevarsi insufficiente a garantire la prosecuzione dell’attività d’impresa); (ii) la non applicabilità degli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482-ter cod. civ., dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 (esclusione dell’obbligo per l’assemblea di assumere i provvedimenti conseguenti alle perdite d’esercizio); (iii) la non applicabilità – per lo stesso periodo – delle cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile.
In tale contesto, per alcuni imprenditori, la richiesta di finanziamenti garantiti dallo Stato potrebbe apparire esente da qualsiasi rischio ma, senza le opportune valutazioni in termini di possibilità di riequilibrio dell’impresa, le misure in esame potrebbero comportare le gravi conseguenze di cui si è detto.

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