Il voto dell’INPS nelle Procedure da sovraindebitamento e le modifiche introdotte dalla L. 176/2020
In data 5 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito del Tribunale di Milano il decreto di omologa di un accordo con i creditori, proposto nell’ambito di una procedura da sovraindebitamento che ha visto un’importante applicazione delle modifiche introdotte con la L. 176/2020.
Infatti, pur in presenza di un significativo stralcio del proprio credito, l’INPS non ha partecipato alle operazioni di voto, determinando il tal modo l’approvazione della proposta, per virtù dell’istituto del silenzio assenso.
Come è noto, in passato l’Istituto aveva sempre operato in ossequio al D.M. 4 agosto del 2009 del Ministero del Lavoro e, nell’ipotesi in cui la proposta di accordo non avesse previsto la soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati di cui al n. 1 dell’art. 2778 cod. civ., aveva sempre votato contro la proposta, anche in presenza di un’offerta migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nel caso in esame l’Istituto ha modificato la propria precedente prassi, decidendo di non votare e apportando così una sostanziale adesione alla proposta come formulata dal debitore.
Si ritiene che le importanti modifiche introdotte con la L. 176/2020 abbiano indotto l’Istituto ad operare in discontinuità rispetto alla precedente prassi. Infatti l’art. 12 con il suo nuovo comma 3-quater prevede che: “il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.
Il richiamo testuale alla sola “amministrazione finanziaria” è ragionevolmente riferibile anche agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, alla luce della tendenziale sovrapponibilità della regolamentazione degli accordi con i creditori nelle procedure da sovraindebitamento, a quella prevista nella procedura di concordato preventivo. Si ricorda che, con la modifica recata dall’articolo 3, comma 1-bis, D.L. n. 125/2020, l’articolo 180, quarto comma, L.F., oggi prevede che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di “mancanza di voto” da parte dell’Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando: (i) l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste; (ii) la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione appare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, più conveniente rispetto alla liquidazione dell’impresa; dunque con espressa inclusione degli Enti previdenziali.
Pertanto, nel caso in esame, sulla base delle recenti modifiche normative sopra richiamate, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il suo voto favorevole e l’INPS non ha espresso alcun voto, consentendo l’approvazione della proposta del debitore. Nell’espressione del proprio voto gli enti coinvolti, in ossequio al principio di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa a tutela degli interessi erariali, hanno compiuto una valutazione comparativa delle utilità perseguite e hanno ritenuto l’offerta formulata dal debitore vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria.
E lo hanno fatto per ben due volte consecutive, considerato che la procedura in discorso ha subito un momentaneo arresto quando, raggiunta l’adesione di oltre il 90% dei creditori, è mancato il padre del debitore, soggetto che avrebbe apportato la finanza necessaria a sostenere l’impianto del piano; ciò che ha implicato la necessaria riformulazione dello stesso e un secondo vaglio da parte dei creditori, ancora un volta positivo.
In sintesi, nonostante la proposta del debitore contemplasse una falcidia dei crediti pari a circa il 90% del loro ammontare, grazie alla ponderata analisi posta in essere dagli Enti coinvolti in merito ai possibili esiti del voto e della procedura in generale, è stato possibile ottenere un risultato certamente considerevole per il debitore ma, al contempo, un beneficio per la generalità dei consociati, con piena attuazione dei principi costituzionali che presiedono l’attività della pubblica amministrazione.