Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Sentenza n. 499 del 16 febbraio 2023 – Est. dottoressa Maria Beatrice Gigli

Il percipiente della prestazione di natura assistenziale – che abbia sempre e tempestivamente reso nota all’Ente la propria situazione reddituale – è tenuto alla restituzione delle sole prestazioni assistenziali indebite percepite successivamente al provvedimento che accerta il venir meno dei presupposti della prestazione assistenziale e non invece alla restituzione di quelle percepite dal momento in cui detti presupposti sono venuti meno. L’onere di verifica della sussistenza dei requisiti della prestazione assistenziale è in capo all’Ente.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che, decidendo un giudizio patrocinato dal nostro Studio, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale – ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 8/2023 – secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 della Costituzione, quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere”.

Clicca qui per leggere la sentenza completa